Trento, 14 maggio 2020 – Il GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane chiede che venga immediatamente fermata la realizzazione di una strada a elevatissima incompatibilità ambientale e paesaggistica nel Parco di Paneveggio, per scongiurare uno sfregio severo e persistente alla natura in un’area protetta, habitat del Gallo Cedrone.
Nel Parco Naturale di Paneveggio, in provincia di Trento, in piena area protetta, in zona classificata sia come ZSC (Zona Speciale di Conservazione) sia come ZPS (Zona di Protezione Speciale ai sensi della direttiva europea “Habitat” e ricadente per intero nella disciplina dei vincoli europei della rete Natura 2000) è in via di realizzazione una strada forestale camionabile che, se continuata, devasterà un ambiente forestale di pregio sopravvissuto alla tempesta Vaia, e porterà degrado e disturbo permanente in uno degli ultimi habitat in cui sopravvive il Gallo cedrone (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758), specie di tetraonide pregiata e protetta. L’Associazione scientifica GUFI tiene a ricordare che il gallo cedrone è anche un indicatore biologico per eccellenza, perché con la sua presenza testimonia le buone condizioni ecologiche del soprassuolo forestale del piano montano superiore e di quello sub-alpino inferiore delle Alpi. È altresì una cosiddetta “specie ombrello” in quanto la sua esistenza è legata alla possibilità di disporre di vaste superfici indisturbate e non frammentate, necessarie per la propria autoecologia.
È inoltre specie emblema e simbolo del Parco, ma dal momento che è in costante e preoccupante diminuzione nel lungo termine è considerata “vulnerabile” (VU, in quanto ad alto rischio di estinzione in natura nel prossimo futuro), secondo la Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia (2012) e secondo quella trentina (Pedrini et al., 2005). Per questo motivo il gallo cedrone ha varie disposizioni di tutela giuridica: è inserito nell’allegato III della Convenzione di Berna; è inserito negli Allegati I e II della Direttiva Uccelli (2009/147/CE), che lo elenca tra le specie per la cui protezione sono previste misure speciali di conservazione degli habitat in cui vive; a livello nazionale è protetto dalla Legge 157/92, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, che ne esclude la caccia; a livello trentino è specie protetta dalla Legge provinciale 24/1991, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”, che pone il gallo cedrone tra le specie non cacciabili.
La strada camionabile di cui è appena iniziata la costruzione dovrebbe dispiegarsi per circa quattro chilometri abbattendo alberi della foresta tra Fiera e San Martino di Castrozza, e dovrebbe unire Malga Crel, a quota 1577 metri, alla Malga Scanaiol a quota 1745 metri. Il tracciato in cui è previsto il disboscamento per far posto all’arteria stradale costituisce attualmente, per il disturbo antropico ridottissimo, un habitat residuo ideale per il gallo cedrone, che ha reso questo luogo prezioso una straordinaria arena di canto con oltre dieci galli a 1700 metri di quota. I posti con tali caratteristiche sono ormai molto rari sulle Alpi Orientali, e la frammentazione che verrebbe apportata dalla strada e il disturbo conseguente e reiterato nel tempo causato dal traffico anche turistico, oltre a danneggiare severamente la foresta, sarebbe fatale per la colonia di Gallo cedrone.
Si andrebbe, inoltre, a portare degrado ed artificializzazione in un angolo di foresta sopravvissuto alla violenza della tempesta Vaia, come se il Trentino avesse bisogno di ulteriori sciagure ambientali.
Il Parco di Paneveggio Pale di San Martino include al suo interno una porzione consistente delle aree che costituiscono il territorio delle Dolomiti Patrimonio Unesco, e Il Parco naturale di Paneveggio è socio Sostenitore della Fondazione Dolomiti UNESCO, il soggetto che ha la responsabilità della gestione del Patrimonio e l’obbiettivo di promuoverne la conoscenza e la valorizzazione.
Anche dal punto squisitamente culturale, la qualifica di Patrimonio UNESCO richiama il collegamento con Cremona, insignita di analoga attribuzione in quanto storicamente patria della liuteria di assoluta eccellenza a livello mondiale. Questa infatti è basata sull’impiego del legno di Paneveggio Pale di San Martino e tali riconoscimenti rappresentano per l’Italia, nella sua collocazione mondiale, un connubio virtuoso e nobile nella pratica e nell’immaginario, tra patrimonio naturale e patrimonio artistico-storico-culturale.
Per autorizzare un progetto simile, in passato bocciato fermamente dal Parco, è accaduto che l’Ufficio Distrettuale Forestale del Primiero, in sede di revisione del piano di assestamento forestale aziendale dell’ex Comune di Fiera di Primiero per il periodo 2015-2024, abbia invocato la legislazione in deroga del post-Vaia. Ciò per riproporre il collegamento stradale tra malga Crel e malga Scanaiol, evitando persino di sottoporre il progetto a VINCA, valutazione d’incidenza ambientale, obbligatoria per la disciplina europea in materia di SIC, in mancanza della quale si incorre nell’avvio di procedimenti di infrazione comunitaria dagli esiti potenzialmente assai onerosi.
Il GUFI ritiene illegittimo il ricorso alla legislazione straordinaria invocata per superare l’incompatibilità giuridica gravante a regime di vincolo sull’area e sull’habitat del gallo cedrone, in quanto detta legislazione speciale può essere valida soltanto per consentire l’accesso alle aree boschive danneggiate dall’evento meteorologico eccezionale. Al contrario, la strada in oggetto risulta avere tali caratteristiche solo per poche centinaia di metri iniziali dopo Malga Crel, mentre per il resto del tracciato di progetto le aree con alberi schiantati sono o assenti o del tutto marginali. Risulta che queste considerazioni siano state sollevate in passato anche dall’Ente Parco a motivo del diniego per un’opera così tanto impattante, ma poi all’improvviso le cose sono cambiate.
È accaduto che la giunta esecutiva, organo di amministrazione del Parco, il 17 gennaio 2020, con 4 voti a favore e un astenuto, ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo di “non esprimere, in questa fase emergenziale e straordinaria, alcun parere in merito al piano di gestione forestale aziendale dell’ex Comune di Fiera di Primiero per il periodo 2015-2024, in quanto una parte sostanziale di tale piano contiene la previsione di interventi sia selvicolturali sia infrastrutturali da eseguirsi in emergenza, nell’ambito di quanto stabilito dall’Ordinanza di Protezione Civile provinciale n. 787288 del 28/12/2018 e relativo Piano d’Azione, definiti sulla base quindi di una situazione di emergenza e di atti sovraordinati che esulano dalla ordinaria pianificazione e di conseguenza dall’ambito entro il quale questo Ente deve esprimere il proprio parere ai sensi degli articoli 39 e 57 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11”.
Si ritiene che la posizione assunta dall’amministrazione dell’area naturale protetta sia priva di fondamento: le ordinanze della Protezione Civile sono finalizzate agli interventi urgenti, indifferibili, legati all’emergenza, non altrimenti affrontabili nell’ordinaria amministrazione e nel quadro normativo vigente. Tali ordinanze riguardano quindi fattispecie eccezionali e non sono certo finalizzate alla realizzazione di opere stabili, non di servizio né tantomeno provvisorie, ordinarie e al di fuori delle operazioni emergenziali. Un’interpretazione fallace in questo senso è oggettivamente volta al solo scopo di aggirare il quadro normativo esistente a livello provinciale, statale ed europeo, e per giunta dopo che tale progetto era stato respinto ripetutamente e motivatamente dallo stesso Ente Parco.
Si sottolinea l’assurda situazione che rischia di verificarsi, per cui in una zona in cui parte della foresta è stata devastata dalla tempesta Vaia, con le ordinanze conseguenti della Protezione Civile, si prevede lo scempio ulteriore della parte di foresta a Paneveggio che era stata scarsamente interessata dalla tempesta e si era sostanzialmente salvata. Lo sfregio questa volta deliberato, prevedibile ed evitabile, eseguito sotto lo scudo della Protezione Civile, sarebbe però permanente, trattandosi di una strada che provoca consumo irreversibile di suolo, frammentazione e disturbo di habitat pregiati di alta quota, che – secondo la letteratura scientifica e secondo le stesse pubblicazioni del Parco – sono in cima alle cause del rischio di estinzione del gallo cedrone.
La sventurata noncuranza degli aspetti basilari ecologici ed ambientali che caratterizza quanto sta accadendo, addirittura in un’area naturale protetta, è testimoniata anche da fatto, aggravante e veramente inammissibile, che i lavori sono iniziati in periodo di riproduzione della fauna in generale e in particolare proprio nel periodo più critico per il gallo cedrone. Si richiama, per tutte le numerose prese di posizione del mondo scientifico in materia di protezione di questa specie, il convegno organizzato dal Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino l’11 ottobre 2011, proprio sull’aspetto riproduttivo del tetraonide durante il quale la professoressa Storch ha, tra l’altro, fornito alcune raccomandazioni accorate di carattere generale in tema di gestione. Si tratta, ha sostenuto, di evitare soprattutto il disturbo durante il periodo della cova e dell’allevamento dei pulli, perché i piccoli di gallo cedrone sono molto vulnerabili. In particolare, fra gli aspetti concreti, ha suggerito di non prevedere utilizzazioni forestali in tali periodi e di attuare misure di contenimento di altre forme di disturbo antropico.
Si richiama a riguardo l’art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i., che comporta in favore di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri” (art. 1 della direttiva) “il divieto: a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva. Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato (artt. 544 ter cod. pen., 30, comma 1°, lettera h, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) o violazioni di carattere amministrativo (art. 31 della legge n. 157/1992 e s.m.i.).
Il GUFI chiede pertanto di riconsiderare le autorizzazioni date, di interrompere immediatamente i lavori, che venga disposto il ripristino, per quanto possibile, dello stato ex ante dei luoghi finora interessati dal cantiere e di non procedere ulteriormente alla realizzazione di un’opera di tale impatto ambientale, portata all’attuazione con procedure ingiustificate ed ingiustificabili extra ordinem, che potrebbero configurarsi come abusi ed essere forieri di danno ambientale ex art. 18 della legge 349/86 nonché di severi provvedimenti dell’Unione Europea.
Si riserva pertanto ogni iniziativa legale consentita dall’ordinamento, in sede nazionale ed europea, qualora l’intervento dovesse essere portato a compimento, e si incoraggia la popolazione trentina a far sentire la propria voce con le istituzioni responsabili in difesa del loro prezioso patrimonio naturale.
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