Con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° Ottobre 2020 è stato disposto l’accoglimento del ricorso al Capo dello Stato presentato nel 2019 da Italia Nostra, WWF Grosseto e LAC Sezione Toscana, contro la Delibera di Giunta Regionale relativa al Piano specifico di prevenzione AIB per le pinete litoranee di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, la Pineta del Tombolo. (deliberazioni Giunta regionale n. 355 del 18 marzo 2019, n. 456 dell’1 aprile 2019, n. 564 del 23 aprile 2019) e ha espresso importanti principi giurisprudenziali in materia.
L’area è tutelata con vincolo paesaggistico di tipo provvedimentale (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004, in base a sei decreti ministeriali nel periodo 1958 – 1967), è inserita nel piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana e ricade nella rete ecologica europea “Natura 2000” (ZSC/ZPS Tombolo da Marina di Grosseto a Castiglione della Pescaia, ZSC/ZPS Diaccia Botrona, e ZSC Punta Ala e Isolotto dello Sparviero).
Il Consiglio di Stato, Sezione I che ha esaminato la questione nello scorso Giugno, non aveva disposto l’annullamento immediato del Piano, per evitare l’assenza di strumenti di prevenzione degli incendi nel momento estivo di maggior rischio, ma, innovando la giurisprudenza sul punto, aveva differito l’annullamento di 180 giorni, per far si che la Regione Toscana emanasse un nuovo piano che doveva tener conto delle questioni di merito sollevate nel ricorso dalle tre associazioni proponenti.
Per Italia Nostra, WWF Grosseto e LAC Toscana si tratta di un ottimo risultato, e di una insperata vittoria : il provvedimento del Consiglio di Stato finalmente sancisce che il Bosco ha anche valore paesaggistico e ambientale. Infatti nonostante il piano antincendio prevedesse “il taglio di circa il 70% dei pini esistenti e di circa l’80% della vegetazione arbustiva del sottobosco” “qualificava espressamente gl’ interventi previsti come ‘non soggetti ad autorizzazione paesaggistica’, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, la cui lettera b) esclude la necessità dell’autorizzazione per gli ‘interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività e opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio’.”
Tuttavia il nuovo testo Unico forestale, al quale si riferisce il piano antincendio si richiama in modo esplicito a valori e contenuti del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Codice dell’Ambiente, con le conseguenti valutazioni: “ é ormai un dato acquisito nella dottrina e nella giurisprudenza che il patrimonio forestale nazionale reca in sé ed esprime una pluralità di valori, interessi, beni, che chiamano in causa plurimi campi di materia e titoli di potestà legislativa, essendo ormai superata la visione che relegava questo fattore al solo campo dell’agricoltura (silvicoltura); è pacifico che oggi il patrimonio forestale nazionale intreccia titoli di competenza statale e di competenza concorrente Stato – regioni”.
Dunque è illegittima la previsione dell’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica e viene consolidata la linea che la ritiene necessaria per gli interventi in aree boscate determinati da finalità non strettamente di gestione naturalistica, come indicato dalla giurisprudenza in materia e dal Ministero dei Beni Culturali.
Altro profilo di illegittimità riscontrato: è risultata carente la motivazione in ambito della Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A) che ha dato parere positivo con prescrizioni generiche : “è mancata dunque la necessaria considerazione e valutazione unitaria dell’impatto delle attività proposte sugli habitat oggetto di protezione“. Tutela del paesaggio e delle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 sono quindi elementi imprescindibili e non derogabili nemmeno in un piano antincendio.
Per il futuro nella predisposizione di un nuovo piano antincendio la Regione dovrà tenere necessariamente conto di tutti i vincoli paesaggistici e ambientali gravanti sulla Pineta del Tombolo. Secondo le associazioni proponenti il ricorso, un’efficace lotta agli incendi si fa meglio organizzando squadre di volontari, che “marcando” il territorio scoraggino chi voglia appiccare incendi (in gran parte dolosi) e possano spegnere sul nascere la quota residua di incendi accidentali, più che con iniziative che, col pretesto di salvare la pineta dagli incendi, ne eliminino preventivamente gran parte del valore ecologico e paesaggistico.
Ottimo risultato. È da anni che in Umbria, Appennino centro- Nord stanno concedendo autorizzazioni al taglio in Faggete in ZSC, in Terre tutelate dal Codice dei beni culturali del paesaggio e del codice ambientale.
La gestione dei boschi e affidata alla comunanza che nega la necessità di autorizzazione per il taglio dei boschi….considerati dalla stessa come legna per biomasse….
Ci siamo attivati facendo accesso civico, avrei bisogno di inviare in Regione e al commissario usi civici un documento per ottenere il rispetto dei vincoli esistenti.
Ho bisogno di aiuto ….ci siamo già attivati come liberi pensatori a difesa della natura
Grazieee